L’Associazione denuncia un notevole regresso per la mancata approvazione del decreto di riforma del settore. La mancata approvazione del Decreto Legislativo sull’acustica rappresenta “un notevole passo indietro nel campo dell’acustica e una mancanza totale di rispetto per tutti i professionisti coinvolti in questo settore nonché gli ignari acquirenti di edifici ‘fuori legge’”. A sottolinearlo in una nota è l’Anit (Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico) che ha espresso così la sua posizione dopo lo stop, deciso dal Governo, del decreto che avrebbe dovuto entro il 31 luglio riordinare la materia e sostituire il DPCM 5.12.1997, recependo tra l’altro la nuova norma UNI 11367 sulla classificazione acustica delle unità immobiliari.
Le proposte di Anit:
Secondo Anit ora “chi dovrà riprendere in mano la materia non potrà dirimersi dal considerare come base il testo precedentemente elaborato, rivedendo eventualmente solo gli aspetti amministrativi e legali ancora non del tutto chiariti”. L’Associazione ricorda che “purtroppo il DPCM 5.12.97 ha assunto rilevanza nazionale solo da quando, alcuni anni fa, gli acquirenti di immobili incitati da tecnici e avvocati hanno iniziato a intentare cause in tribunale per richiedere il rispetto dei limiti in esso definiti”. Ma la strada da seguire, secondo Anit, “dovrebbe partire da una legislazione applicabile e gestibile senza troppe problematiche burocratiche ed economiche. Le soluzioni tecnologiche esistono e tutti possono raggiungere i requisiti previsti già dal DPCM 5.12.1997″.
La posizione di Uncsaal:
Va però ricordato che sul decreto poi bloccato si sono registrate posizioni divergenti. A spingere per il rinvio dell’esame in CdM del provvedimento sono stati i produttori dei serramenti in alluminio (Uncsaal), che in una lettera indirizzata al ministro per l’Ambiente Stefania Prestigiacomo chiedevano tra l’altro di: 1) applicare il decreto legislativo sulla classificazione dei requisiti acustici degli edifici solo ai nuovi edifici; 2) considerare la correlazione con la Norme Tecniche per le Costruzioni e con la normativa sul risparmio energetico in edilizia; 3) prevedere la volontarietà della classificazione acustica delle unità immobiliari.
Verso un abbassamento dei requisiti?
L’Uncsaal inoltre proponeva che per gli edifici di nuova costruzione sia richiesto il rispetto dei valori di cui alla classe III della norma UNI 11367, con riferimento ai singoli requisiti previsti dalla norma stessa, con una tolleranza ammessa di 3 dB per ogni singolo requisito. Tale impostazione – sottolineavano i produttori di infissi – permetterebbe ai progettisti e ai tecnici di sperimentare la nuova norma UNI, che ad oggi non ha una corrispondenza a livello europeo, alle imprese e ai produttori di affinare rispettivamente le tecniche di esecuzione e i prodotti edilizi con le relative certificazioni. Su questo punto era però netta la divergenza di posizioni rispetto all’Associazione Ambiente e Sicurezza (Aias), la quale denunciava che “il decreto introduce una riduzione dell’isolamento di facciata – una delle grandezze più significative contemplate dal Dpcm del ’97 – da 40 a 37 decibel, ammettendo anche una tolleranza di 3 decibel, che penalizza non solo i componenti finestrati ma anche le pareti verticali e i tetti. Questo abbassamento dei requisiti – metteva in guardia l’associazione – diminuirà la capacità di protezione acustica delle pareti, comportando una drastica riduzione del livello di comfort degli immobili, con possibili gravi conseguenze sulla salute di cittadini e lavoratori”.
Confedilizia contro la certificazione acustica per l’esistente
Anche Confedilizia ha fatto sentire la sua voce dichiarandosi contraria all’introduzione della certificazione acustica per l’esistente, che “non sposterà di un euro il valore degli immobili nelle trattative di compravendita, ma – afferma il presidente di Confedilizia – in compenso si calcola che verrà a costare da cinque a dieci volte più della certificazione energetica”.
Ance: sono i costruttori a rispondere dei problemi
Amareggiati per la mancata approvazione del decreto sono invece i costruttori edili, cioè coloro contro i quali il neo acquirente si rivolge per via giudiziale per denunciare i vizi acustici dell’immobile. Sebbene nel decreto bloccato in extremis “ci fossero cose che non andavano, con questo si davano però delle risposte a problemi di cui rispondono i costruttori, non i produttori dei materiali”, sottolineava Piero Torretta, responsabile Ance per le tecnologie e l’innovazione. Anche Fivra, l’associazione dei produttori di lane minerali si è associata ad Ance nella speranza di fare presto nell’allineamento dell’Italia alla normativa UE. Una “via breve” potrebbe essere l’introduzione del tema anche nella Comunitaria 2010. Amareggiati per la mancata approvazione del decreto sono invece i costruttori edili, cioè coloro contro i quali il neo acquirente si rivolge per via giudiziale per denunciare i vizi acustici dell’immobile. Sebbene nel decreto bloccato in extremis “ci fossero cose che non andavano, con questo si davano però delle risposte a problemi di cui rispondono i costruttori, non i produttori dei materiali”, sottolineava Piero Torretta, responsabile Ance per le tecnologie e l’innovazione. Anche Fivra, l’associazione dei produttori di lane minerali si è associata ad Ance nella speranza di fare presto nell’allineamento dell’Italia alla normativa UE. Una “via breve” potrebbe essere l’introduzione del tema anche nella Comunitaria 2010.
A questo punto sorgono due domande, alle quali ha risposto l’Anit: in assenza al momento del Decreto Legislativo che avrebbe dovuto riordinare la materia, è ancora in vigore il DPCM 5.12.1997?
E come va considerata la nuova norma UNI di classificazione acustica? È ancora in vigore il DPCM 5-12-1997?
Il DPCM 5-12-1997, spiega l’Anit, è ancora in vigore non essendo stato abrogato da alcun documento di legge. L’articolo 15 della Legge Comunitaria 2009 infatti indica solo che il DPCM non trova applicazione nei rapporti tra privati. Niente viene specificato in merito ai rapporti tra costruttori e Pubblica Amministrazione. I Comuni pertanto devono richiedere la certificazione del rispetto dei limiti di legge al titolare del permesso di costruire. “Se il Comune non farà tale richiesta – osserva Anit in una nota – con molta probabilità gli acquirenti di immobili che riscontreranno difformità nell’isolamento dai rumori nei propri appartamenti cercheranno di rivalersi sull’ente pubblico”.
Il DPCM 5-12-1997, spiega l’Anit, è ancora in vigore non essendo stato abrogato da alcun documento di legge. L’articolo 15 della Legge Comunitaria 2009 infatti indica solo che il DPCM non trova applicazione nei rapporti tra privati. Niente viene specificato in merito ai rapporti tra costruttori e Pubblica Amministrazione. I Comuni pertanto devono richiedere la certificazione del rispetto dei limiti di legge al titolare del permesso di costruire. “Se il Comune non farà tale richiesta – osserva Anit in una nota – con molta probabilità gli acquirenti di immobili che riscontreranno difformità nell’isolamento dai rumori nei propri appartamenti cercheranno di rivalersi sull’ente pubblico”. Il rispetto delle prescrizioni di legge dovrà essere certificato dal titolare del permesso di costruire preferibilmente mediante misure fonometriche a fine lavori, eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale, e non con una semplice autocertificazione. Resta di fondamentale importanza anche l’esecuzione del progetto acustico previsionale, precedente all’inizio dei lavori, per verificare la validità delle stratigrafie e dei sistemi costruttivi previsti nel progetto architettonico.
Come va considerata la nuova norma UNI di classificazione acustica?
Ad oggi la nuova norma UNI 11367 è un documento volontario che può essere utilizzato dai collaudatori per definire la classe acustica di un immobile esistente o di nuova costruzione. I valori limite definiti nella norma ad oggi non hanno valore di legge non essendo richiamati in alcun documento legislativo. Ad oggi la nuova norma UNI 11367 è un documento volontario che può essere utilizzato dai collaudatori per definire la classe acustica di un immobile esistente o di nuova costruzione. I valori limite definiti nella norma ad oggi non hanno valore di legge non essendo richiamati in alcun documento legislativo.
Fonte: casaeclima
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